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Consulenza legale on-line

11 Novembre 2007, di Redazione  Stampa articolo Segnala articolo  

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Per porre i vostri quesiti basterà scrivere nel riquadro in fondo un commento specificando ad esempio: Per un problema inerente ad una multa scriverete “Multa non pagata“. Per un problema inerente ad una cartella esattoriale scriverete “Cartella esattoriale notificata“. Questi alcuni degli esempi. Resta il fatto che il titolo deve essere il più chiaro possibile in riferimento all’argomento che intendete affrontare. Non utilizzate la funzione “segnala irregolarità” per porre quesiti; quella funzione serve per segnalare errori sui commenti o commenti illegali e offensivi. Esponete il vostro problema e inviate il commento. Non insistete se non doveste ricevere una risposta celere magari inviando messaggi che rechino scritte del tipo: “C’è nessuno?” o “com’è finita?“. L’Esperto sarà on-line quando è possibile e cercherà di soddisfare tutte le richieste esaurientemente esposte…Non saranno dunque presi in considerazioni messaggi che recheranno scritte del tipo: “Aiutoooo” oppure “ho un problema“. Cercate dunque di pubblicare il vostro problema nella maniera più chiara e dettagliata possibile. Ricordo che è possibile accedere al servizio direttamente da Home-page cliccando nel sommario situato a sinistra sulla voce: Consulenza lex.

L’esperto risponde per le seguenti questioni:
- Cartelle Esattoriali.
- Estratti di ruolo.
- Preavviso di fermo e fermo amministrativo.
- Iscrizione ipotecaria e ipoteca.
- Pignoramento del quinto dello stipendio e/o pensione.

Il servizio è offerto gratuitamente e senza scopo di lucro.
Non saranno prese in considerazione domande non pertinenti alle questioni sopra indicate.


Commenti

100 commenti su “Consulenza legale on-line”

Pagine: [20] 19 18 17 16 15 14 13 12 11 101 » Mostra tutti i commenti

    Consulente legale
    100

    Non è conveniente avvalersi dell’art. 700 mediante il giudice ordinario poiché questa procedura andrebbe ad allungare i tempi di giudizio in maniera spropositata. Questo tipo di opposizione è tranquillamente presentabile mediante un ricorso direttamente in Commissione Tributaria e se già esperito e non ancora passato in giudicato basterà integrare la domanda per la restituzione della somma indebitamente richiesta o percepita. I tempi per la sentenza non supererebbero i 14 mesi mentre per un ricorso al giudice ordinario si potrebbe arrivare anche a termini superiori ai 24 mesi sempre se Equitalia non ricorra in appello in caso di sentenza a suo sfavore. In tal caso si avrebbero dei tempi molto più lunghi.

    (segnala irregolarità)

    gabriella
    99

    Vi ringrazio per la risposta, ma ritengo che ai sensi dell’art. 57, comma 1) D.P.R. N. 602/1973 non sono ammesse:
    a) le opposizioni ex articolo 615 c.p.c. e cioè la contestazione del diritto della parte a procedere a esecuzione forzata (o meglio le contestazioni afferenti l’effettiva esistenza del credito, anche con opposizione al precetto) fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni
    b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.
    Nè tanto meno l’opposizione sarebbe proponibile innanzi al giudice di pace stante l’importo oggetto del pignoramento (superiore a € 10.000,00#).
    Il mio dubbiio nasceva, semplicemente, dalla circostanza che in base alla normativa vigente le Commissione tributarie hanno competenza esclusiva in materia di tributi (di ogni genere e natura) anche in tema di cancellazione di ipoteca, e/o fermo ammiistrativo.
    Mi chiedevo, dunque, se per richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite da Equitalia fosse possibile depositare un ricorso ex art 700 c.p.c. dapprima per richiedere la immediata restituzione delle somme, stante il pregiudizio subito dalla società (ad es. il pagamento degli interessi per l’utilizzo del fido bancario per non aver riscosso le somme dal Comune creditore) e successivamente, nel giudizio di merito il risarcimento dei danni subiti.
    E’ chiaro che, in caso di accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria, la società avrà tutti i titoli per richiedere, non solo la somma indebitamente trattanuta, ma anche il risarcimento dei danni da esperire innanzi al giudice ordinario.
    Il dubbio, che continua ad “attanagliarmi”, è se, oggi, in presenza di un provvedimento di sospensione disatteso da Equitalia, si possa adire il giudice ordinario ex art. 700 c.p.c.
    Grazie

    (segnala irregolarità)

    Consulente legale
    98

    Gentile Gabriella,
    alla commissione tributaria se è già presente un ricorso per lo stesso motivo non sarà possibile presentarne un altro, semmai si potrà chiedere l’integrazione di ulteriore documentazione (nella fattispecie l’intervento di Equitalia da lei ritenuto illegittimo) oppure chiedere l’accelerazione dei tempi per urgenza. Per quanto concerne altra strada, è possibile esperire ricorso in riferimento all’atto di pignoramento presso il Giudice di Pace della circoscrizione di riferimento.

    (segnala irregolarità)

    gabriella
    97

    Chiarisco meglio il quesito proposto.
    Il Comune, come già precisato, era un nostro creditore. Il versamento della somma è avvenuto a seguito del pignoramento presso terzi (ex art. 72bis D.P.R. 602/1973) che Equitalia ha notificato al Comune, nonostante la cartella opposta innanzi alla Commissione tributaria sia stata sospesa.
    Pertanto, a questo punto, poché ritengo che Equitalia non avesse il titolo esecutivo per il pignoramento presso terzi poiché sospeso, vorrei sapere come è possibile ottenre la restituzione della somma indebitamente “presa” da Equitalia. Devo presentare un ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al giudice ordinario o presentare altro ricorso alla Commissione tributaria.
    Grazie in anticipo.

    (segnala irregolarità)

    Consulente legale
    96

    Gentile Sonia,
    Per poter estinguere un’ipoteca bisogna eliminare il debito che ha fatto scaturirne l’applicazione. Dovrà rendersi conto di questa cifra attraverso una visione ipotecaria che potrà farsi stampare all’Ufficio Catasto del Capoluogo di provincia dove si trova l’immobile. Là si potrà visionare il perché del sussistere dell’ipoteca e potrà fare ulteriori indagini sull’entità dell’ipoteca stessa. In questo modo deciderà se le è più conveniente accettare o rinunciare alla parte di proprietà facendo riferimento al valore catastale dell’immobile in questione (da visionare sempre all’Ufficio catasto). Il rischio più immediato che si può correre è la perdita dell’intero immobile poiché potrebbe essere venduto all’asta soprattutto se l’ipoteca è iscritta da molto tempo. Se un soggetto rinuncia alla sua parte non può lasciarlo in donazione ad un altro soggetto. La parte rinunciata verrà a convogliarsi con le altre parti di eredità e si dovrà provvedere ad una nuova suddivisione. In secondo luogo l’ipotetico soggetto Y non potrà donare un bene oggetto di ipoteca a meno che il soggetto che riceve la donazione sia al corrente della presenza dell’ipoteca e accetti comunque il bene attraverso quanto sarà specificato su un regolare atto notarile.

    (segnala irregolarità)

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