Pubblicato il: 14 Febbraio, 2011

Diritto di cronaca: quali limiti?

giornaliIl giornalismo nelle sue varie forme, è espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica. L’art. 21 della costituzione, contenuto nella parte I relativa ai diritti e doveri dei cittadini, al primo comma  sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione in quanto libera manifestazione del pensiero. Al secondo comma  sancisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. L’esercizio del diritto di cronaca in generale e, quindi anche quella giudiziaria,  si manifesta attraverso la narrazione di fatti e, si rivolge alla collettività indiscriminata. Essendo la cronaca, narrazione di fatti rivolta alla collettività, se ne deduce che la sua funzione è quella di informare. Secondo una  interpretazione, peraltro condivisa anche dalla corte di cassazione,  il diritto di cronaca va incluso nella vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, afferenti la libertà di pensiero e al diritto della collettività di essere informata di quello che accade nella società, anche per permettere ai suoi membri di adottare  in maniera consapevole le scelte che li riguarda. Fermo restando che la reputazione di qualsiasi persona – soprattutto se riveste cariche pubbliche/istituzionali – coinvolta in un procedimento penale, non è tutelato rispetto all’indicazione dei fatti ed alla manifestazione anche di giudizi critici, il diritto-dovere di  divulgare informazioni  di interesse pubblico, tuttavia  non è illimitato e, trova dei limiti nel diritto alla privacy delle persone e nelle norme del codice penale. La corte di cassazione recentemente si è occupata delle modalità di esercizio del diritto – dovere di cronaca, a seguito di un ricorso presentato da un giornalista avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma in riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città, relativa a reato di diffamazione in cui parte offesa era l’On. le Silvio BERLUSCONI. Il giornalista, nell’espletamento della sua attività di cronista giudiziario non si era limitato a riferire i fatti relativi al procedimento penale “sic et simpliciter” – come dovrebbe essere – ma, si era spinto oltre  avventurandosi in valutazioni e prognosi  su eventi ancora a venire, anticipando anche l’esito del procedimento penale. La cassazione  con la sentenza n. 2368 del 27 ottobre 2010, depositata il 01 febbraio 2011, nel rigettare il ricorso,  ha stabilito delle  regole, così riassunte: “ a ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività”. Anche i giudici civili si sono occupati più volte della materia, ed un’interessante e recente sentenza della corte d’appello di Roma ha statuito che, affinché possa ravvisarsi  un legittimo esercizio del diritto di cronaca come esimente rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa occorre che sussistano i seguenti requisiti: interesse pubblico a conoscere il fatto esposto nell’articolo giornalistico; continenza formale e sostanziale nella esposizione; veridicità dei fatti da verificare tramite corrispondenza di quanto narrato agli episodi realmente avvenuti. (Corte App. Roma, Sez. I Civ. sentenza del  23.02.2009, n. 829).

Angelo RUBERTO
(Avvocato del Foro di LUCERA)

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