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Giro di vite per dentisti fasulli

Non passa giorno che lo straordinario programma di canale 5 “striscia la notizia”, non scova a mezzo dei suoi inviati falsi medici, falsi dentisti e strani personaggi con capacità taumaturgiche che approfittano della povera gente! Nonostante ciò il legislatore, almeno fino ad adesso non pare si sia preoccupato più di tanto del fenomeno. Il fenomeno dei falsi professionisti è maggiormente ricorrente nella professione odontoiatrica, ove si stima che la presenza sul mercato di falsi dentisti si aggira tra i 5.000 e i 10.000 abusivi, cioè persone non qualificate che mettono le mani in bocca ai pazienti, violando l’art. 11 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell’art. 348 del c.p. che punisce l’abusivo esercizio della professione di dentista ed esclude in maniera categorica ogni tipo di rapporto diretto tra paziente ed odontotecnico, il quale è solo abilitato a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti da impronte fornite dai medici dentisti. Il nostro ordinamento giuridico, per quanto lacunoso e suscettibile di miglioramenti, tuttavia disciplina le professioni soggette a specifiche abilitazioni ed iscrizioni in albi ed elenchi, come lo sono le professioni sanitarie. Infatti coloro che esercitano la professione forense, sanitaria (medici, dentisti, infermieri professionali ecc.) o altre professioni il cui esercizio nel nostro paese è subordinato al possesso di una speciale abilitazione dello stato ed iscrizione in albi, elenchi o registri, sono considerati dal codice penale persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Attualmente il codice penale, all’art. 348, prevede per coloro che esercitano tali professioni abusivamente la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 130 ad euro 516, pena certamente non idonea a scoraggiare il dilagante fenomeno dell’ abusivismo. Proprio per la scarsa capacità della sanzione di scoraggiare il fenomeno, forte è il grido d’allarme degli ordini professionali, che da tempo si battono per rivedere il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 348 del codice penale e dall’art. 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265. Adesso sembra che la politica finalmente stia ascoltando gli ordini professionali ed, infatti è in corso di approvazione un disegno di legge – il n. 471 -, che renderà la vita più difficile a chi mette le mani in bocca alle persone senza essere dentista, o visita malati sensa essere medico. Nei giorni scorsi, infatti, il senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che modifica l’art. 348 del c.p. portando il trattamento sanzionatorio dalla attuale reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 130 ad euro 516 alla reclusione fino a due anni congiunta alla multa da euro 10. 000 ad euro 50.000. Ma non solo e, cosa più importante, a mio avviso il disegno di legge approvato prevede anche pene accessorie, chae vanno dalla pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali in modo da rendere pubblica la condanna stessa, alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. Per quanto riguarda la confisca delle attrezzature e strumenti, non essendo ipotizzabile l’espetamento della professione – ad esempio per la professione odonoiatrica – al di fuori di una struttura attrezzata ed adibita a studio dentistico, benissimamente si puo’ arrivare anche alla confisca dell’immobile ove viene praticato l’esercizio abusivo della professione. Siccome a volte, ansi direi il più delle volte, gli abusivi esercitano l’attività con la complicità di dentisti prestanomi, nella formulazione iniziale del disegno di legge era prevista anche per loro una sanzione cioè l’interdizione perpetua dalla professione, ma il testo approvato dal senato li ha per così dire “graziati”. Fermo comunque che possono rispondere del comportamento a titolo di concorso nel reato (art. 110 del c.p.p) e, soprattutto disciplinarmente per mano dell’ordine di appartenenza. Il disegno di legge approvato al senato, infine, rivede anche le pene per le lesioni colpose. Da ultimo è bene evidenziare che il reato di abusivo esercizio della professione, protegge l’interesse generale di cui è portatore lo stato e, vuole che determinate professioni siano espletate da persone in possesso dei requisiti di probità e competenza tecnica, che solo chi ha effettuato il percorso universitario previsto per il conseguimento della laurea c.d. magistrale, nonché abbia sostenuto l’esame di abilitazione/stato e, la successiva iscrizione ad un albo possiede o si presume possieda!

Angelo Ruberto