Pubblicato il: 26 Gennaio, 2011

Giudizio di opposizione davanti al Giudice di Pace

posteNotifiche anche a mezzo posta elettronica e fax.
Ulteriori passi in avanti verso un maggiore utilizzo della posta elettronica e del fax, dopo l’intervento della Corte Costituzionale – sentenza  n. 365 del 15 dicembre 2010, depositata il  22 dicembre 2010, giudice relatore: dr. Sabino CASSESE – in materia di notifiche nei procedimenti di opposizione alle ordinanze ingiunzioni di pagamento ed ai processi verbali di contravvenzione per violazioni alle norme del codice della strada instaurati davanti al giudice di pace ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed art.  204-bis  del codice della strada. Prima di questa sentenza le forme di notifica in corso di procedimento erano: notifica al domicilio eletto presso il difensore e procuratore nominato secondo le modalità del codice di procedura civile; notifica presso la residenza dichiarata o domicilio eletto nel comune ove ha sede il giudice adito nel caso in cui il ricorrente avesse agito in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore e procuratore nei casi consentiti (cfr. art. 82 comma 1° c. p. c.)  ed,  infine notifica mediante deposito in cancelleria  in caso di  mancata  nomina del procuratore o, mancata  dichiarazione di residenza o elezione del domicilio. Il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 28 ottobre 2008  in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689  nella parte in cui pone a carico del ricorrente l’onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria. La decisione della Corte Costituzionale, aderendo ai rilievi del giudice rimettente, si fonda, sulla  considerazione dei mutamenti legislativi intervenuti recentemente nei sistemi di comunicazione, ed in particolare l’inserimento con il Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010,  n° 24. dell’art. 149-bis nel codice di procedura civile, intitolato “notificazione a mezzo posta elettronica”,  che recita al primo comma :  “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”, e  successivamente, la legge 29 luglio 2010, n. 120 che ha emendato, tra l’altro, l’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante disposizioni in merito  al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada, ove al comma 3, dispone:  “il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123” . Tali mutamenti legislativi ad avviso della Corte mostrano un evidente favor del legislatore verso modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla capillare diffusione delle comunicazioni elettroniche. La  Corte, infatti, afferma nella citata sentenza: “, sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, vìola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria” e quindi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria”. La sentenza in questione è di fondamentale rilevanza, perché  limita i disagi che  normalmente  incontrano i cittadini quando affrontano cause,  favorisce uno snellimento delle procedure farraginose che informano i processi civili italiani e, provoca sicuramente un risparmio in termini economici.

Angelo RUBERTO)
(avvocato del foro di LUCERA)

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