- Lo Schiaffo - https://www.loschiaffo.org -

Il reato è ministeriale? Decide il Giudice

La questione dei reati ministeriali è argomento di particolare interesse ed attualità, per le note vicende che riguardano il nostro presidente del consiglio. La materia è disciplinata dall’articolo 96 della costituzione, che stabilisce: «il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale». Competente ad esaminare le questioni relative alla concessione della autorizzazione è la Giunta per le autorizzazioni a procedere della camera dei deputati se la richiesta riguarda ministri che siano anche deputati. Se viceversa il ministro non è parlamentare o è senatore, la competenza spetta al Senato della Repubblica. Sulle proposte della Giunta è poi chiamata a deliberare l’Assemblea. I reati ministeriali, sono reati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali dal presidente del Consiglio [1] o da un ministro [2] e, sono di competenza del  tribunale dei ministri cioè una sezione specializzata del tribunale ordinario [3] del capoluogo del distretto [4] di corte d’appello [5], composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati [6] in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o qualifica superiore. Il collegio, comunemente noto come tribunale dei ministri anche se la legge non usa mai questa espressione, è presieduto [7] dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d’età. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione fino alla definizione del procedimento. Il tribunale dei ministri è competente per tutti i reati ministeriali commessi nel distretto ove è istituito. La VI sezione penale della corte  cassazione  con una decisione del 4 marzo 2011, destinata a pesare anche nel processo per concussione e prostituzione minorile  a carico del presidente del consiglio Silvio Berlusconi, per il c.d. “caso Ruby” ha statuito che  è il giudice ordinario a stabilire se un reato ha natura ministeriale e, che una volta stabilita  la non  ministerialità del reato, il giudice procedente non ha l’obbligo di informare la camera di appartenenza dell’imputato-ministro. Stabilita la non ministerialità  del reato, se l’imputato non è d’accordo può e,  deve avvalersi esclusivamente dei rimedi interni al processo, disciplinati dal codice di procedura penale, ovvero impugnazione in appello e poi ricorso per  cassazione. La decisione della suprema corte è stata presa nell’ambito di un procedimento pendente davanti al tribunale di Napoli e, riguardante l’on.le Clemente Mastella nel periodo in cui lo stesso era Ministro della giustizia. Le motivazioni della sentenza si conosceranno tra qualche settimana.

Angelo Ruberto
(Avvocato del foro di LUCERA)