Pubblicato il: 20 Dicembre, 2011

Interessi Legali al 2,5 % dal 01 gennaio 2012

mario_montiGli interessi  sono obbligazioni pecuniarie accessorie che in determinati casi si aggiungono alle obbligazioni pecuniarie principali – capitale -, derivanti o dalla volontà delle parti (interessi c.d. convenzionali) o dalla legge (interessi c.d. legali). L‘art. 1284 del codice civile disciplina il saggio di interesse, sancendo che: “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1284 del codice civile sulla gazzetta ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, è stato pubblicato il decreto del ministro dell’economia e finanze -sen Mario MONTI -, che stabilisce il saggio di interesse legale da applicarsi a decorrere dal 01 gennaio del 2012. Lo stesso è stato portato dall’1,5 per cento del 2011 al 2,5 per cento per il 2012.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale la misura del tasso di interesse legale e’ stata fissata all’1,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011.

Il Ministro: Monti

Angelo Ruberto

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