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L’avvocato nella costituzione

La riforma della seconda parte della carta costituzionale, cioè il suo aggiornamento ed adeguamento alle mutate condizioni socio economiche del nostro paese è un obbiettivo sbandierato da tutte le forze politiche ma fino  al momento se ne parla soltanto e tutti i tentativi di riforma non sortiscono effetti stante l’impossibilità a  trovare un terreno di incontro tra le diverse posizioni in  campo. Una modifica da apportare alla nostra carta costituzionale,  non più rinviabile è quella concernente il  titolo IV, cioè quello relativo alla magistratura,  per inserire la figura dell’avvocato come soggetto costituzionale della giurisdizione, e superare realmente la fase del processo inquisitorio del vecchio codice  a favore del vigente rito accusatorio. Diversi passi sono stati fatti successivamente all’entrata in vigore della carta costituzionale ed,  un grosso contributo in tale direzione  lo ha certamente fornito la nuova formulazione dell’ art. 111 relativo al c.d. “giusto processo”  con la legge  costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2 ma anche  con le leggi ordinarie di attuazione cioè, la  legge del 25 febbraio 2000 n. 35 e la legge del 24 marzo 2001, n. 89.  Ma non basta,  bisogna andare oltre.  Attualmente il titolo IV della carta costituzionale è intitolato “La  Magistratura”. A  seguito della riforma se verrà approvata, anche se vi sono seri dubbi per pensare che ciò possa accadere in questa legislatura,  il titolo dovrebbe mutare denominazione in “ La Giustizia” in modo tale da comprendere tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento della giustizia stessa e, gli avvocati sono sicuramente tra quelli. Il progetto di riforma è contenuto in un disegno di legge a firma dell’On.le Gaetano PECORELLA,  al quale  un notevole contributo, l’ha certamente dato  l’Avv. Maurizio DE TILLA, Presidente dell’Organismo Unitario dell’avvocatura. Certo, bisogna anche dire che oggi la figura dell’avvocato non è completamente assente dalla costituzione, infatti esistono importanti  riferimenti, sia pure impliciti, in diversi articoli. Uno è quello contenuto nell’art. 24, che recita: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. Ma altri riferimenti sono contenuti anche nell’art. 104 ove, si prevede l’eleggibilità degli avvocati con più di 15 anni di esercizio della professione forense a membri del consiglio superiore della magistratura, l’art. 106 che prevede la designazione a consiglieri della corte di cassazione degli avvocati e iscritti agli albi speciali con 15 anni di esercizio ed infine l’art. 135  a giudici della corte costituzionale se in possesso di 20 anni di esercizio della professione forense. Certo il richiamo più pregnante è quello contenuto nell’l’art. 24 anche se da solo non è sufficiente per dare una dignità costituzionale alla figura dell’avvocato, in considerazione anche del fatto  che,  quando fu concepito dai padri costituenti non era ancora in vigore il rito accusatorio e,  non erano in vigore nemmeno le norme sul giusto processo di cui al successivo art. 111 così, come non era ancora entrata in vigore la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950 ma ratificata dal nostro parlamento con la legge del 04 agosto 1955, n. 848.  Ma altri impliciti riferimenti alla soggettività costituzionale della professione forense, sono contenuti nell’art. 82 c. p. c., che seppure norma ordinaria, nel parlare esplicitamente di “ministero dell’avvocato” vuole sottolineare l’alta funzione della professione forense nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Esercizio che se  autonomo e  libero, è la migliore garanzia dell’imparzialità del giudice. In buona sostanza la riforma che si dovrebbe attuare oltre al mutamento del titolo dovrebbe contenere norme specifiche che riguardano non solo i giudici ma anche gli avvocati, i quali non bisogna dimenticarlo sono attori del processo e, non semplici comparse.

Angelo Ruberto
(avvocato del foro di Lucera)