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Lo stalking: adesso è considerato reato

Esprimo soddisfazione per l’approvazione in commissione giustizia della Camera“; lo ha detto il ministro delle Pari Opportunita’, Mara Carfagna, riguardo allo stalking. La parola deriva dal linguaggio tecnico-gergale della caccia e letteralmente significa “fare la posta”; in termini psicologici, lo stalking è un complesso fenomeno relazionale che viene indicato anche come “sindrome del molestatore assillante”. Pur trattandosi di un fenomeno estremamente complesso, gli esperti riconoscono tuttavia alcuni fattori che consentono di descriverne i contorni generali. I protagonisti principali del fenomeno sono: lo stalker o molestatore assillante, la vittima e la relazione “forzata” e controllante che si stabilisce tra i due che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di ansia e paura. Lo stalking può presentare una durata variabile, da un paio di mesi fino a coprire un periodo lungo anche anni. La maggior parte delle violenze sessuali sulle donne è commessa da conoscenti, parenti, amici, ex fidanzati o ex mariti; frequentemente si tratta di violenze annunciate dalle telefonate ossessive, dai pedinamenti, dalle minacce, da un’invadenza degli spazi personali che si fa sempre più pressante.

Atti persecutori”, così sono definiti nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri: saranno un vero e proprio reato, non più un fastidio contro il quale era inutile appellarsi. Fino a 4 anni di reclusione le pene previste, fino all’ergastolo se le minacce si concretizzano e la vittima muore. “L’introduzione del reato di stalking mette l’Italia al passo con gli altri paesi che hanno già legiferato in proposito” ha detto Carfagna, “la tutela delle vittime delle molestie insistenti è necessaria per la prevenzione di violenze sessuali ed omicidi passionali”; un’attività persecutoria che attualmente è punita con sanzioni penali modeste. Nel provvedimento varato, si stabilisce che “il reato consiste ‘nel porre in essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva o a costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita”. I limiti della pena sono stati adeguati alla gravità del reato (da uno a quattro anni) e possono essere aumentati. Questo provvedimento tutela fino in fondo la donna; si spera che ciò non si scontri con l’indulto.

Caterina Tipa