Pubblicato il: 12 Novembre, 2011

Posta elettronica certificata anche per le Società

pecIl decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazione nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, entrato in vigore il 29 novembre 2008, all’art. 16, comma 6° prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 29 novembre 2011,  tutte le imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. Con circolare n. 3645/C del Ministero dello Sviluppo Economico in data 03 novembre 2011 ed indirizzata alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché all’Unioncamere di ROMA,  il ministero ha dettato disposizioni operative in merito all’attuazione del predetto art. 16.  In particolare  viene esplicitato che l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC –  riguarda tutte le società di capitale e di persone; le società semplici; le società cooperative; le società in liquidazione e le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie e che, l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. La circolare altresì,  specifica che la mancata comunicazione della PEC integra  la violazione dell’art. 2630 del codice civile – omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi – e,  comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1. 032, con riduzione di un terzo della sanzione in caso di ravvedimento entro i trenta giorni. La comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante della società e, può essere  effettuata dai professionisti individuati ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340,  a ciò incaricati dal legale rappresentante della società.  Peraltro per i professionisti iscritti in albi ( avvocati) ed elenchi istituiti con legge dello Stato l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata era previsto entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge  e, cioè entro il 29 novembre 2009 e, gli ordini e i collegi hanno già pubblicato in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Lo strumento della posta elettronica certificata costituisce certamente una rivoluzione  positiva sia in termini di risparmio economico, in quanto sostituisce la vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno, ma anche in termini di una più efficiente ed efficace gestione dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino a patto però che la si utilizzi e, ciò fino ad adesso  non è stato fatto. Infatti anche coloro che già dispongono della PEC, preferiscono ed utilizzano ancora  la vecchia Mail, ma il legislatore convinto della bontà del sistema di comunicazione telematica a mezzo PEC sta cercando di porre rimedio obbligando in alcuni casi l’uso della PEC, come ad esempio ha fatto con le modifiche apportate all’art. 125 del codice di procedura civile aggiungendo un periodo al primo comma “ Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata…”

Angelo Ruberto

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