Pubblicato il: 26 Giugno, 2012

Professioni: approvato schema di decreto presidente della repubblica

professione-giustiziaIl Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 giugno1012, su proposta del Ministro della Giustizia avv. Paola Severino ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in attuazione dei principi dettati dall’articolo  3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 . Il provvedimento riguarda tutte le professioni il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad ordini, collegi o in ogni caso in albi, registri od elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici e, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità, e, in ogni caso, l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale. Restano escluse dalla normativa de qua le professioni sanitarie. Lo schema di decreto contiene disposizioni volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo aggiornamento continuo e costante allo scopo  di assicurare lo svolgimento  della professione nel migliore dei modi  e quindi l’interesse di coloro che si rivolgono ai professionisti destinatari delle norme in questione (avvocati, notai, consulenti del lavoro, commercialisti ecc.) È prevista l’obbligatorietà della formazione continua permanente. Prevista inoltre anche l’obbligatorietà per i professionisti di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, ed il professionista al momento dell’assunzione dell’incarico, deve rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione dell’obbligo della formazione continua e permanente e,  dell’obbligo dell’ assicurazione professionale costituiscono illeciti disciplinari. Modifiche sono previste per quanto concerne i procedimenti disciplinari a carico dei professionisti. Presso i consigli dell’ordine o collegi territoriali delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie, sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo. Prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti. Per quanto riguarda gli avvocati è previsto l’obbligo del domicilio professionale, infatti l’art. 10 prevede espressamente: “L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale”. Sono contenute nello schema di DPR,  norme anche in materia di tirocinio professionale ed esami di abilitazione alla professione.  E’ ammessa la pubblicità con ogni mezzo (internet, carta stampata ed altro)  e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

                                                                                               Angelo Ruberto

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