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Quota rosa: nuove norme per le elezioni negli enti locali

 La legge apporta sostanziali modifiche alla legge del 22 febbraio 2000, n. 28; al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed infine alla legge 2 luglio 2004, n 165.

La proposta di legge, presentata l’11 maggio 2010 a firma di parlamentari dei diversi schieramenti – relatrice Beatrice Lorenzin [1]  del PDL – dal titolo “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” , con  lo scopo di eliminare quella situazione di disparità esistente tra generi soprattutto nell’ambito degli organi elettivi della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, nelle liste  dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, deve essere garantita la presenza di almeno un terzo dei candidati per ciascun sesso con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Inoltre l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza ma,  se opta per le due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

La legge disciplina anche la parita’ di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale, prevedendo che  i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Sicuramente la legge in questione è una buona legge, anche se ritengo  non  necessaria in quanto nessuna norma in vigore prevedeva e prevede degli sbarramenti alla presenza femminile nelle liste, nessuna norma prevedeva e prevede il divieto di presentare liste con la presenza maggioritaria di donne. Senza contare che in alcuni settori della stessa pubblica amministrazione la presenza femminile  è maggioritaria rispetto alla presenza maschile. Prevedere con legge delle “riserve” di fatto certifica una differenzazione oltre che inutile anche,  dannosa per i destinatari della riserva!

                                                                                              Angelo Ruberto