Pubblicato il: 15 Marzo, 2011

Sciopero degli Avvocati contro la Conciliazione

sciopero_avvocati_conciliazioneSciopero dal 16 al 22 marzo 2011. Dal 21 di Marzo 2011, entrerà in vigore  il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 approvato in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Dalla norma sono escluse le controversie in materia di incidenti stradali e di quelle di natura condominiale. A partire dal 21 marzo 2011  cioè, dalla data  di entrata in vigore della norma, chiunque  voglia intraprendere un’azione davanti ad un giudice per far valere i propri diritti è obbligato ad esperire, in via preliminare, il procedimento di mediazione. L’avvocatura tuttavia,  non condivide la norma ed il suo organismo Unitario con documento del 19.2.2011, ha deliberato l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal 16 al 22 marzo 2011 incluso per protestare contro l’entrata in vigore dell’obbligo della media conciliazione. L’astensione sarà fatta, nel rispetto della normativa di legge in materia di “autoregolamentazione” e, quindi  l’astensione tuttavia, non è  consentita:

nella materia penale,  per quanto riguarda i procedimenti relativi:

a) alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., all’incidente probatorio, al giudizio direttissimo, al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 c.p.p.., nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione matura durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 c.p.p.. (introdotto dalla Legge  n. 479/1999), che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d’ufficio, non si considera legittimamente impedito ed ha l’obbligo di non astenersi;

nella materia civile, per quanto riguarda i  procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all’affidamento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 L n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2 R.D. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;

– l’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.

 

Angelo RUBERTO
(Avvocato del Foro di LUCERA)

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