Pubblicato il: 5 Gennaio, 2011

Codice della strada-Sanzioni Amministrative: aumenti del 2,4%

alfanoPubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 il decreto del Ministero della Giustizia in data 22 dicembre 2010 e, contenente gli aggiornamenti degli importi delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni alle norme del codice della strada, in attuazione dell’art. 195 del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 come successivamente modificato ed integrato. Il 3° comma del citato art. 195, prevede, infatti,  che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. L’aggiornamento ha provocato un aumento delle sanzioni amministrative  del 2, 4% e, gli importi delle nuove sanzioni si applicheranno a decorrere del 01 gennaio 2011, così come indicati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 195, commi 3 e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992 , n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008; Ritenuto  di  dover  provvedere,   in   conformita’   alla   citata disposizione   legislativa,    all’aggiornamento    delle    sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  citato  Nuovo  Codice  della strada, in misura pari all’intera variazione dell’indice  dei  prezzi al  consumo  per  le  famiglie   di   operai   e   impiegati,   media nazionale,verificatasi  nel  biennio  dal  1°  dicembre  2008  al  30 novembre 2010;

Ritenuto di dover escludere dal  predetto  aggiornamento  l’importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada  per  effetto delle disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94, e  della  legge 29 luglio 2010, n. 120, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l’indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel biennio  dal  1°  dicembre  2008  al  30  novembre  2010,   calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica, e’ del 2,4%;

Decreta:

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il  Nuovo  Codice della strada e successive modifiche  e  integrazioni,  e’  aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall’adeguamento di cui al comma  1  sono  escluse  le  sanzioni amministrative pecuniarie previste  dalle  disposizioni  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  come  introdotte  o  modificate dalle leggi 15 luglio  2009,  n.  94,  e  15  luglio  2010,  n.  120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra’ effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro della giustizia: Alfano;Il Ministro dell’economia e delle finanze: Tremonti; p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Giachino

Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del  pagamento  di  una somma, previste dal codice della strada devono intendersi  sostituiti come segue

Ove era prevista la sanzione da  € 23  a  €  92  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 37  a  €  150  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.

Ove era prevista la sanzione da € 38  a  €  155  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.

Ove era prevista la sanzione da  € 47  a  €  92  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 70  a  €  285  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.

Ove era prevista la sanzione da € 74  a  €  299  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.

Ove era prevista la sanzione da € 77  a  €  305  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.

Ove era prevista la sanzione da € 78  a  €  311  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.

Ove era prevista la sanzione da € 92  a  €  187  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.

Ove era prevista la sanzione da € 117 a  €  233  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.

Ove era prevista la sanzione da € 143 a  €  570  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €146 a € 584.

Ove era prevista la sanzione da € 144 a  €  576  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €147 a € 590.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a  €  594  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €152 a € 608.

Ove era prevista la sanzione da € 150 a  €  599  la  stessa  deveintendersi sostituita con quella da  €154 a € 613.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a  €  624  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €159 a € 639.

Ove era prevista la sanzione da  € 200  a  €400  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.

Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.

Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.

Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.

Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.

Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.

Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.

Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220.

Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.

Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.

Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.

Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.

Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.

Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.

Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.

Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.

Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.

Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.

Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.

Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.

Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.

Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.

Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.

Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.

Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061.

Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.

Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a  €  15.000  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.

Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada  che  sono  escluse dall’aggiornamento dell’importo delle sanzioni:

Articolo 7, comma 13-bis;

Articolo 15, comma 3-bis;

Articolo 38, comma 13;

Articolo 77, comma 3-bis;

Articolo 80, comma 14, quinto periodo;

Articolo 94, comma 4-bis;

Articolo 94-bis;

Articolo 96, comma 2-bis;

Articolo 97, commi 5, 6 e 10;

Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;

Articolo 120;

Articolo 128, comma 2;

Articolo 136, comma 6-bis;

Articolo 142, commi 9 e 9-bis;

Articolo 158,  commi  5  e  6,  limitatamente  alle  violazioni

commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;

Articolo 174;

Articolo 178;

Articolo 182,  comma  10,  primo  periodo,  limitatamente  alle

violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;

Articolo 186, comma 2, lettera a);

Articolo 186-bis;

Articolo 189, comma 9-bis.

Angelo Ruberto
(avvocato del foro di Lucera)

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