Corte Costituzionale. Reato di mancato rispetto di decreto di espulsione
Ancora un intervento della Corte Costituzionale sulla legge 15 luglio 2009, n. 94 recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. L’art. 14 comma 5° quater del decreto legislativo 25.07.1998, n. 286, modificato dall’art. 1 comma 22 lett. m), della legge sopra citata prevede che : “Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto»
Il Tribunale di Voghera, con ordinanza dell’ 8 gennaio 2010, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 5° quater del decreto legislativo 25.07.1998, n. 286 nella parte in cui non esclude, quando ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato. La vicenda trae origine da un procedimento penale incardinato con rito direttissimo in quel Tribunale nei confronti di una straniera destinataria del quarto decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal questore, dopo che aveva omesso di ottemperare ai tre precedenti, riportando tre distinte condanne per il delitto previsto e punito dall’art. 14, comma 5-ter, del D. L.vo. n. 286 del 1998. La destinataria del decreto di espulsione era stata rintracciata ed arrestata dalle forze dell’ordine il 3 gennaio 2010, dopo la scadenza del nuovo termine assegnatole, nel sottoscala di un immobile in stato di abbandono, privo di elettricità e di riscaldamento nonostante le condizioni meteorologiche del momento. Proprio le condizioni di estrema indigenza dell’interessata, secondo il Tribunale di Voghera, le avrebbero impedito di lasciare il territorio nazionale con i propri mezzi, dando vita ad un «giustificato motivo» nell’accezione che l’espressione avrebbe assunto, anche a seguito del lavoro interpretativo della giurisprudenza, in rapporto alla fattispecie di inottemperanza prevista al comma 5-ter del citato art. 14. La condotta dell’imputata, secondo il Tribunale di Voghera, è ormai qualificabile secondo il testo novellato del comma 5-quater, che sanziona appunto l’inottemperanza dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione emesso dal questore a norma del precedente comma 5-ter. E la nuova previsione non subordina la punibilità della condotta alla carenza di un «giustificato motivo» per l’inadempimento. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 359 del 13 dicembre 2010, – Giudice relatore Gaetano Silvestri – ha , “dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo «senza giustificato motivo”.
Angelo Ruberto
(avvocato del foro di Lucera)