Pubblicato il: 7 Febbraio, 2012

Imu anche sulle case rurali

imu-case-ruraliL’Imu  anche sulle case rurali. Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in vigore dal 28 dicembre 2011 non fa alcuna distinzione tra immobili adibiti a civile abitazione ed immobili rurali, quali ad es. case coloniche, stalle, fienili ecc . L’art. 13 comma 2° del decreto legge 201 del 2012 prevede infatti: ”L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (1), ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”. Attualmente questi immobili sono accatastati nella sezione del catasto destinato ai terreni ed, il decreto sopra indicato e, c.d. “salva Italia” prevede all’art. 13 comma 14 ter che i proprietari devono provvedere ad iscriverli nella sezione catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Considerato che la prima rata dell’Imu scade il 18 giugno 2012 molti proprietari si troveranno nella condizione di non sapere quanto pagare in quanto non conoscono la rendita catastale dell’immobile. Tuttavia possono pagare la stessa imposta di immobili simili salvo effettuare il conguaglio al saldo e, comunque dopo l’attribuzione della rendita catastale.

Angelo Ruberto

 

 

NOTE

  1. Art. 2 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504
    Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
    Testo in vigore dal 01/01/1993
    1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:
    a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
    b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
    c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

 

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