Pubblicato il: 15 Gennaio, 2011

Legittimo Impedimento: parzialmente Illegittimo

leggittimo_impedimentoLa Corte Costituzionale, relatore il Giudice Sabino Cassese, ha bocciato parzialmente la legge del  7 aprile 2010, n. 51 recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”  per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri. La questione di legittimità costituzionale della legge era stata sollevata dai  giudici del Tribunale Milano nell’ambito di alcuni processi che riguardano il premier, in quanto a loro dire, la legge 51 del 2010 introduceva  nell’ordinamento giuridico una “presunzione assoluta” di impedimento che di fatto introduceva un’immunità, per la quale sarebbe stata necessaria una norma costituzionale e non ordinaria. Inoltre, la vasta ed indeterminata serie di attività del Presidente del Consiglio dei Ministri  e dei ministri che avrebbe consentito di avvalersi del legittimo impedimento a comparire in udienza, si traduceva nell’impossibilità per il giudice di esercitare “il potere-dovere di verificare l’effettiva sussistenza dell’impedimento”. Il verdetto è stato emesso dopo una  camera di consiglio durata circa cinque ore e,  con il voto favorevole alla bocciatura di 12 giudici  contro 3 contrari. Comunque la Consulta  e’ intervenuta non su tutta la legge ma su alcuni suoi punti, dichiarando l’illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, dell’art. 1, comma 4 che recita:  “Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento e’ continuativo e correlato allo svolgimento delle
funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a
udienza successiva al periodo indicato, che non puo’ essere superiore
a sei mesi”
; illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 138 della Cost., delll’art. 1, comma 3 che recita: “Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi
di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza”
. La decisione in questione elimina l’indeterminatezza e l’automatismo della legge, demandando al  giudice di  “valutare in concreto” l’impedimento addotto dal Presidente del Consiglio o dai Ministri, sottoposti a processo,  prima di rinviare l’udienza. In buona sostanza riafferma che le disposizioni contenute nell’art. 420 ter del codice di procedura penale si applicano in tutti i processi e non solo in quelli che riguardano i comuni cittadini. Sulle altre parti della legge sottoposte al vaglio di costituzionalità, la Corte ha dichiarato non  fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l’art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale; ed  inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, relative alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 5 e 6, e all’art. 2″. In ogni caso il pronunciamento della Corte, salvaguarda il principio che chi riveste cariche istituzionali, nel caso di specie membri del governo, possono avere motivi per chiedere rinvio delle udienze di processi penali che li riguardano, che i comuni cittadini non hanno.

Angelo RUBERTO
(avvocato del Foro di Lucera)

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