Manovra Correttiva 2001 – Aumenta il Contributo Unificato
Ogni volta che un cittadino si rivolge alla giustizia per attivare una causa deve pagare un contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa, per ciascun grado di giudizio, sia nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo che nel processo tributario, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2000, n. 115 “Testo unico delle spese di giustizia”. Sulla Gazzetta Ufficiale del 06 luglio 2001, n. 155 è stato pubblicato il decreto legge del 06 giugno 2011, n. 98 contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, il quale all’art. 37 comma 6°, prevede infatti un aumento dal 10 al 20% del contributo unificato e, riduce i casi di esenzione. Non saranno più esenti, infatti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separazione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Per quanto riguarda le separazioni, fino ad adesso totalmente esenti da contributo unificato, adesso il decreto prevede l’obbligo di corresponsione del contributo unificato, nella misura di euro 37, 00 in caso di separazione consensuale ed euro 85, 00 in caso di separazione giudiziale, oltre naturalmente all’imposta di bollo nella misura di euro 8, 00, a titolo di anticipazioni forfettarie. Alla luce degli aumenti il costo delle cause civili va da un minimo di 37, 00 euro ad un massimo di 1. 466, 00 euro. Per i processi di valore indeterminabile davanti al giudice di pace il contributo unificato ammonta ad euro 206, 00 mentre davanti agli altri giudici ammonta ad euro 450, 00. In caso di mancata indicazione del valore della causa il contributo ammonta ad euro 1. 466, 00. Nei processi amministrativi l’aumento comporta un contributo unificato da un minimo di euro 300, 00 ad un massimo di 4. 000, 00. Introdotta inoltre una sanzione pari al 50% del contributo unificato quando l’avvocato nell’atto introduttivo di causa o nel primo atto difensivo, non indica il numero del codice fiscale del ricorrente/attore, il numero di fax dello studio e, l’indirizzo di posta elettronica certificata. Infatti l’art. 37, comma 6° lett. q) prevede l’inserimento all’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dopo il comma 3° il comma 3bis: “Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e’ aumentato della meta’.”. La disposizione in questione non è tuttavia di immediata applicazione almeno per quanto riguarda il processo civile, infatti manca nel codice di procedura civile la norma che ne impone l’obbligo e, quindi mancando il precetto diventa impossibile applicare la sanzione. A differenza invece di quanto previsto nei giudizi davanti alla giustizia amministrativa, ove nell’art. 136 del decreto legislativo 02 luglio 2010 n. 104, tale obbligo è espressamente previsto. In ogni caso la norma contenuta nel comma 3 bis, tuttavia è suscettibile di critica, in quanto la stessa irregolarità formale viene sanzionata in maniera differente a seconda dello scaglione in cui rientra la causa, considerando che la sanzione è pari alla metà del contributo unificato previsto. Inoltre dalla lettura della disposizione, la sanzione dovrebbe essere a carico del attore/ricorrente per un errore commesso dall’avvocato!
Avv. Angelo Ruberto