- Lo Schiaffo - https://www.loschiaffo.org -

Matrimoni con stranieri irregolari. Intervento della Corte Costituzionale

Novità importante per gli stranieri irregolari che vogliono contrarre matrimonio con cittadini italiani. L’art. 116 del codice civile, come modificato dall’ art. 1, comma 15 della  legge 15 luglio 2009 , n. 94 ( disposizioni in materia di sicurezza pubblica)  prevedeva che il cittadino straniero che voleva contrarre matrimonio con un cittadino/cittadina italiana doveva depositare in comune anche un documento attestante la regolarità della permanenza nel territorio italiano, cioè anche il permesso di soggiorno. Modifica introdotta con lo scopo di impedire i c.d. “matrimoni di comodo”. Sulla materia è intervenuta la corte costituzionale, decidendo il 20 luglio 2011 una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Catania, con la sentenza n. 245 del 2011 depositata il 25 luglio 2001 – giudice relatore il presidente della stessa corte Dr. Alfonso QUARANTA – e, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 116 del codice civile comma 1° nella parte in cui prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio con cittadino/a di nazionalità italiana, tra i documenti da presentare all’ufficio di stato civile del comune deve anche presentare  un regolare permesso di soggiorno. Secondo i giudici della consulta l’art. 116 del codice civile viola gli artt. 2, 29 2 117 della costituzione e, “la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”. Tale limitazione comporta anche un’inammissibile violazione del  diritto dei cittadini italiani a contrarre matrimonio  stranieri anche se irregolari nel territorio italiano. Argomenta infatti la corte: “è infatti, evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro paese si traduce anche in una compressione del diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto vuole esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo   costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero”. Le sentenze si possono criticare ma, vanno rispettate. Tuttavia non vi è chi non veda come  la decisione della corte può provocare un’impennata di matrimoni tra stranieri e italiani, i quali potrebbero utilizzare l’escamotage del matrimonio per ottenere un regolare permesso di soggiorno per motivi familiari.  C’è da dire, che l’ordinamento giuridico italiano  dispone di normative che possono impedire un utilizzo strumentale dell’istituto del matrimonio. Infatti sostiene la corte, che se l’intento del legislatore era quello di impedire con la norma dichiarata illegittima i c.d. matrimoni di comodo, tale intento può essere tranquillamente raggiunto dall’art. 30, comma 1° bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ( Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

                                                                                     Avv. Angelo Ruberto