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Niente carcere per le detenute madri

Intervento del legislatore in materia di custodia cautelare ed esecuzione delle pene detentive per le detenute, madri di bambini di età non superiore a sei anni. Anche se il fenomeno è molto limitato nel nostro paese, in quanto attualmente  il numero dei bambini  costretti a vivere in carcere con le loro madri oggi è inferiore ai 60, tuttavia tale iniziativa legislativa è un ulteriore passo per impedire che i bambini debbano sopportare i disagi e lo stress psicologico  che l’ambiente carcerario inevitabilmente produce. Infatti diventa legge con l’ approvazione  in via definitiva dal Senato il 30 marzo scorso, con 178 voti favorevoli e 93 astensioni il disegno di legge n. 2568, che aumenta il limite di età per l’applicazione della misura cautelare in carcere, cioè da tre a sei anni “salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”, evidentemente rimesse alla discrezionalità del giudice che procede. Con la legge è stato infatti  sostituito l’attuale comma 4 dell’art. 275 del c.p.p. con il seguente:  «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni».
2. Al comma 1 dell’articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta»;
e, l’inserimento di un nuovo articolo: «Art. 285-bis. – (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano». Le disposizione di questo articolo troveranno attuazione ed applicazione a far data dal 1 gennaio 2014. Novità rilevanti sono state apportate anche alla legge sull’ordinamento penitenziario – legge 26 luglio 1975, n. 354 e cioè l’inserimento dell’ «Art. 21-ter. – (Visite al minore infermo). – 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute»; per quanto concerne la detenzione domiciliare al comma 1 dell’art. 47 ter  dopo le parole accoglienza sono inserite le seguenti parole: “ ovvero nell’ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette” e, l’inserimento all’art. 47 quinquies dopo il comma 1 del seguente comma: «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite». La nuova legge prevede, inoltre, l’istituzione delle case famiglia protette al di fuori delle strutture penitenziarie, da considerarsi una forma detentiva privilegiata quando sia indirettamente coinvolto un bambino, case famiglia da individuarsi con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza Stato. Città ed autonomie locali.  Secondo alcuni, tuttavia, la legge non risolve il problema in quanto c’è sempre la discrezionalità del giudice nel concedere il beneficio, infatti la norma recita “il giudice ‘puo’ e non ‘deve’ disporre il trasferimento negli istituti di custodia attenuata per madri”, ma il ministro della giustizia, Angelino Alfano è particolarmente soddisfatto per la legge, approvata definitivamente  in Senato, dicendo che “si tratta di una legge importante che traduce in concreto l’impegno prefissato: coniugare l’esigenza del bimbo di stare il più possibile con la madre, in un luogo adeguato che, pur non compromettendo il regime di sicurezza necessario, lo accolga in un ambiente familiare e sereno”. “L’ampliamento della fascia d’età dai tre ai sei anni – sempre secondo Alfano – risponde perfettamente a questa esigenza e rientra nel quadro di quelle misure alternative al carcere che, in casi ben definiti, possono contribuire al reinserimento graduale nella società civile”.

Angelo RUBERTO
( Avvocato del foro di LUCERA)