Pubblicato il: 1 Aprile, 2017

Riforma Orlando: Il senato approva

tribunale-leggell 15 marzo 2017 il Senato con la fiducia ha approvato il disegno di legge 2067 recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale,  norme per il rafforzamento delle garanzie difensive – così dicono! –, la durata ragionevole dei processi nonché norme afferenti l’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena. Riforma che non piace ai penalisti e, non potrebbe essere diversamente. Il giudizio dell’Unione delle Camere Penali Italiane si legge nella delibera  con la quale  è stata proclamata l’astensione dalle udienze dal 20 marzo al 24 marzo e, dal 10 al 14 aprile : «sebbene intitolato (almeno inizialmente) al “rafforzamento delle garanzie” e alla tutela della “ragionevole durata dei processi”, opera su temi fondamentali in senso opposto allargando a dismisura l’applicazione del “processo a distanza”, mortificando la dignità dell’imputato e violando fondamentali principi convenzionali e costituzionali».   Anche l’ Associazione Nazionale Magistrati, critica la riforma «far passare enfaticamente come risolutiva dei problemi della giustizia penale una riforma non organica che rallenta i processi si tradurrà ancora una volta in un danno per i cittadini: molte delle norme approvate, non solo non contribuiranno all’accelerazione dei processi, ma sono paradossalmente destinate a creare una stasi negli uffici giudiziari, rallentando il lavoro delle Procure, fino a bloccarlo completamente e a portarlo al collasso, con evidenti conseguenze negative sull’efficienza dell’intero sistema». La riforma  si compone di 40 articoli, suddivisi cinque titoli, contiene la delega in materia di  intercettazioni, norme in materia di ordinamento penitenziario e, di prescrizione; contiene anche la riforma del regime di procedibilità per taluni reati. Per quanto concerne le intercettazioni – il maxiemendamento approvato con la fiducia prevede che il governo dovrà adottare su proposta del ministro della Giustizia i decreti legislativi per la riforma della disciplina delle intercettazioni entro termine di tre mesi -, sono contenuti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni e, la ridefinizione delle spese per le intercettazioni; è previsto nuovo reato – punito con la reclusione non superiore a 4 anni – a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni sono effettuate per utilizzarle in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca; Ordinamento penitenziario: intervento su procedure, sugli uffici di esecuzione penale esterna e, sul potenziamento dei sistemi di controllo sui soggetti in libertà. Modificato da 3 a 4 anni il limite di pena da scontare per l’accesso alle misure alternative alla detenzione in carcere; modificati i criteri della concessione benefici penitenziari rendendoli più rigidi; viene valorizzata la giustizia c.d. ripartiva, il lavoro ed il  volontariato; viene riconosciuto il diritto all’affettività; interventi per i detenuti stranieri; misure alternative anche per i detenuti minorenni. Prescrizione: premesso che  la metà delle prescrizioni matura nella fase precedente al giudizio», cioè durante le indagini preliminari, ed il resto tra il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello, il disegno di legge approvato prevede la previsione di 3 anni per la sospensione dei termini, in caso di condanna in primo grado, con sospensione di un anno e mezzo tra primo grado e appello, ed un anno e mezzo tra appello e Cassazione. Aumento della prescrizione, per i reati contro la pubblica amministrazione, come la corruzione. Aumento a non più della metà del tempo necessario a prescrivere per i reati di corruzione, concussione e peculato. Obbligo di esercizio dell’azione penale o richiesta di archiviazione entro 3 mesi – prorogabile di ulteriori 3 mesi – dalla fine delle indagini preliminari, pena avocazione da parte della Procura generale; Pene inasprite per i reati di estorsione aggravata, furto in abitazione – l’articolo 624 bis del codice penale novellato prevede la condanna a minimo tre anni di reclusione – a fronte degli attuali 12 mesi – e ammende che variano dai 927 ai 1500 euro . Viene poi introdotto un nuovo comma al medesimo articolo, in base al quale viene stabilito il divieto di prevalenza e di equivalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti. Anche per la rapina, l’articolo 628 del codice penale viene riformato con la previsione di una pena detentiva minima  4 anni (attualmente sono 3) e massima di 10 -, l’estorsione – articolo 629 c.p. – l’unica modifica riguarda invece la pena minima che passa da 6 a 7 anni e per il reato di  scambio elettorale politico-mafioso  dopo le modifiche all’articolo 416 ter del codice penale del 2014, che estendeva le condotte incriminate ma prevedeva una riduzione della sanzione, il disegno di legge Orlando ristabilisce pene più severe, che vanno da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni di detenzione. . Il disegno di legge in questione, inoltre, elimina i manicomi giudiziari e prevede l’introduzione delle “Rems” – Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – per i detenuti che siano affetti da disturbi psichici conclamati. Il testo approvato dal senato con 156 si, 121 no ed un astenuto, contenendo modifiche rispetto a quello precedentemente approvato dalla camera, deve ritornare alla camera per una nuova approvazione.

Avv. Angelo RUBERTO

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