Sicurezza sui posti di lavoro: delega
La sicurezza sui posti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, come dimostrano le numerose disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti, nonché la stringente azione dei giudici penali occupa un posto di primaria importanza nella scala dei valori da tutelare. In questa direzione si colloca anche la sentenza della IV sezione penale della corte di cassazione, la n. 38991 del 04.11.2010, che pone termine ad una vicenda processuale iniziata negli anni 70 e relativa alla morte di 11 operai in una fabbrica di Verbania, morte causata dalla inalazione di amianto. Fabbrica di proprietà e gestita da una società di capitale, le cui funzioni di responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro facenti capo al datore di lavoro, erano state oggetto di apposita delega. Ma la suprema corte, con il seguente principio di diritto, ha statuito che:”anche in presenza di una delega di funzioni a uno o piu’ amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di amministrazione non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e organizzata, con riferimento a cio’ che attiene alle scelte aziendali di livello piu’ alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilita’ del datore di lavoro”.
Il principio sarà valido anche se le deleghe sulla salute e l’igiene erano state affidate a un singolo componente, rendendo comunque impossibile l’affrancazione da ogni responsabilità da parte del datore di lavoro e, nel caso di specie degli amministratori della società.
Angelo Ruberto
(avvocato del foro di Lucera)