Pubblicato il: 11 Dicembre, 2010

Stabilimenti Baleneari: natura precaria e obbligo di rimozione dei manufatti alla scadenza della concessione

stabilimenti_balneariIl nostro paese ha la fortuna di possedere oltre  8 mila chilometri di costa e la stragrande maggioranza è costituita da bellissime spiagge. Le coste e le relative spiagge, come anche il mare territoriale, fanno parte del demanio marittimo il cui uso oltre che generale può essere particolare. L’uso dei beni del demanio marittimo  non presume un carattere  assoluto, di continuità e di esclusività e, quindi può essere consentito,  quando non ne  derivi danno per la collettività, che alcuni beni del demanio, quali le spiagge, possono essere destinate in via temporanea ad utilizzazione particolare, i quali vengono sottratti all’uso pubblico e, previo il rilascio di un titolo dati in concessione ai privati. E’ quello che accade con gli stabilimenti balneari, che gestiscono in concessione tratti di arenili per uso privato per i clienti dello stabilimento stesso, normalmente  costituiti da strutture di facile rimozione a carattere transitorio e, da rimuovere alla fine della stagione balneare. Ma quanti rimuovono? Purtroppo alla fine della stagione estiva molte strutture non vengono rimosse, come dovrebbero. Tale omissione, tuttavia, integra un’abusiva occupazione di spazio demaniale, prevista e punita dall’art. 1161 del codice della navigazione. Il permanere dell’occupazione dello spazio demaniale dopo la scadenza del titolo, costituisce occupazione arbitraria e contra legem in quanto non legittimata da un titolo concessorio in corso di validità ed il fatto, è reato sia pure di natura contravvenzionale, punibile con la pena dell’arresto o dell’ammenda. Reato permanente, la cui permanenza cessa con l’avvenuta rimozione delle strutture ovvero, con il ripristino dello “status quo ante”. Recentemente la Corte di Cassazione, in linea con la sua precedente giurisprudenza, ha confermato una condanna a carico di un titolare di una concessione demaniale marittima temporanea che, a fine stagione non aveva provveduto a rimuovere nei tempi stabiliti le strutture  istallate e, cioè  un manufatto  di tipo precario in legno, di facile rimozione, composto da bar, reception, cabine e servizi igienici.  Con  la sentenza del 11 novembre 2010, n. 39737  sez. III, il supremo collegio ha infatti statuito che: “Se risulta rilasciata un’autorizzazione per opere edili precarie, ciò non legittima a installare permanentemente sul litorale marino manufatti edili ancorati in modo definitivo al terreno, senza il prescritto permesso di costruire che non poteva essere rilasciato stante la natura demaniale del suolo. Ne consegue che al termine del periodo estivo, l’imputata era tenuta a rimuovere le predette opere precarie, realizzate in zona sottoposta a tutela ambientale”.

Angelo Ruberto

(avvocato del Foro di Lucera)

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