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Stop ai certificati anagrafici

A seguito della entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 – c.d. “legge di stabilità” –, dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. La materia disciplinata dall’art. 15,  contiene disposizioni  in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse  ed apporta rilevanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.  In particolare all’articolo 40 del D.P.R. 445, la rubrica è sostituita dalla seguente: «40.  Certificati» e sono premessi i seguenti commi: 1) Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.  2) Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli  organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“». All’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:« Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato ». Pertanto, gli uffici anagrafe dei comuni dovranno rilasciare i certificati soltanto ad uso privato ed, il rilascio è soggetto al pagamento dell’ imposta di bollo di euro 14, 62 e dei diritti di segreteria di 0,52 euro per ciascun certificato rilasciato. Comunque  il cittadino nei rapporti tra privati ( banche, compagnie di assicurazioni, datori di lavoro, poste italiane, notai ecc.) non è obbligato ad esibire i certificati anagrafici, potendo ricorrere all’ autocertificazione.  L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati, non è soggetta all’ imposta di bollo e al  diritto di segreteria e, non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione. Ai fini dell’autenticazione della sottoscrizione è, infatti  sufficiente allegare  una fotocopia del proprio documento d’identità. Stesso discorso per il DURC (documento unico di regolarità contributiva). Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Il Dipartimento della Funzione Pubblica [1], in attuazione della citata legge ha emesso apposita circolare, la  n. 14 dello scorso 22 dicembre 2011.

                                                                                                       Angelo Ruberto