Pubblicato il: 18 Giugno, 2011

Stranieri: nuovo decreto legge

decreto_espulsioniDopo i recenti  interventi della Corte di giustizia europea con la  sentenza n. C-61/11 del 28 aprile 2001e,  della Corte Costituzionale con la sentenza n. 359 del 13 dicembre 2010, il consiglio dei ministri nella giornata del 16 giugno 2011 su proposta del presidente del consiglio e, dei ministri dell’interno, giustizia, economia e lavoro, interviene nuovamente sulla questione dei cittadini extracomunitari irregolari, approvando uno schema di decreto legge in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale contenente disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari e disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari, “per corrispondere all’invito formulato all’Italia dalle Istituzioni europee a rendere più completa la normativa di recepimento della direttiva 2004/38 in materia di diritto per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il decreto-legge recepisce anche la direttiva 2008/115 in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” così si legge nel comunicato stampa del governo. Il testo dello schema di decreto legge si compone di due capi: il capo I contenente disposizioni in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari – modifiche al decreto legislativo 06 febbraio 2007, n. 30  in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari ed,  il capo II contenente disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in attuazione della direttiva 2008/115/CE.  Le innovazioni più significative introdotte con il decreto,  sono le seguenti: ripristino della procedura espulsione immediata per tutti i cittadini irregolari non appartenenti a paesi  della comunità europea pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato; in presenza di pericolo di fuga; quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; quando già colpiti da  provvedimento di espulsione dell’autorità giudiziaria; quando abbiano violato le misure imposte con provvedimento del questore e,  non abbiano ottemperato nel termine stabilito alla partenza volontaria. Prolungati anche i tempi di permanenza, dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sul territorio nazionale è irregolare, nei centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi. Per scongiurare il pericolo di fuga dell’extracomunitario, sono state previste apposite misure di garanzia, la cui violazione da parte dell’irregolare comporta una multa da euro 3. 000 ad euro 18.000 e, vengono anche rivisitate le ipotesi delittuose di violazione e reiterata violazione dell’ordine impartito dal questore di lasciare il territorio nazionale, con la previsione di una sanzione pecuniaria e con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna alla pena pecuniaria con l’espulsione. Attribuzione della competenza al giudice di pace anche sui reati di violazione e reiterata violazione del provvedimento di espulsione emesso da questore nei confronti dell’irregolare  e sui reati commessi in violazione delle misure di garanzia e delle misure alternative al trattenimento imposte con provvedimento del questore. Previste misure alternative al trattenimento nei  centri di identificazione ed espulsione per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, quali la consegna del passaporto o altro documento equipollente, l’obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato e l’obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente delle forze di polizia. La  violazione anche di una sola delle predette misure comporta la  multa da euro 3.000 ad euro 18.000. Inoltre è prevista la concessione di un termine per il rimpatrio volontario per gli extracomunitari clandestini non pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ed in assenza di  rischio di fuga. . Il giro di vite riguarda anche i cittadini comunitari. Il decreto prevede l’allontanamento coattivo per i cittadini di paesi facenti parte della comunità europea, quando ricorrono motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio italiano in violazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Avv. Angelo Ruberto

Lascia un commento

Devi essere collegato to post comment.