Avvocati. Riforma della professione
Attualmente la professione di avvocato è disciplinata dal R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578, successivamente modificato ed aggiornato fino ad arrivare alla rilevante modifica introdotta con la legge del 24 febbraio 1997, n. 27 che ha soppresso l’albo dei procuratori legali e, ha stabilito che il termine procuratore legale si intende sostituito con il temine avvocato. Tuttavia nel corso degli ultimi anni da più parti è stata sollevata la necessità di riformare la professione e, nel febbraio del 2009 è stato presentato un disegno di legge in tal senso. Ora a quasi due anni dalla sua presentazione, il senato il 23 novembre 2010 ha approvato tale disegno di legge che ridisegna, sia pure in parte, la legge sulla professione forense ed introduce, sulla base delle proposte non tutte accolte e provenienti dall’avvocatura, numerose novità. La riforma dovrebbe rispondere all’esigenza di adeguare la professione alle mutate condizioni socio economiche del paese ma anche e soprattutto consentire all’esercizio della professione forense di dare un contributo pregnante alla tutela degli interessi della collettività ed al funzionamento della giustizia. E’ una riforma che riguarda una vasta platea di professionisti – oltre 230 mila – certamente un numero superiore a quello che sarebbe necessario in rapporto alla popolazione italiana e, non pochi dubbi sono stati sollevati sulla riforma uno dei quali, quello di rendere più difficile l’accesso ai giovani ma anche la permanenza ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo, dimenticando che i veri giudici degli avvocati sono i clienti. Sono loro che decidono se farti stare sul mercato o meno! Come tutte le riforme, anche questa non è, e non può essere esaustiva, sicuramente suscettibile di ulteriori miglioramenti, quale ad es: la previsione dell’incompatibilità dell’esercizio della professione con espletamento delle funzioni di ministro, parlamentare, membro di giunta regionale, consigliere regionale, di sindaco di comuni con più di 15. 000 abitanti e, di tante altre funzioni elettive che danno diritto ad adeguati e sostanziosi emolumenti. Ma l’introduzione di questa incompatibilità sarebbe un sogno che non avrebbe alcuna possibilità di realizzazione. Comunque tornando al disegno di legge licenziato dal senato le principali innovazioni riguardano le modalità di accesso alla professione; le modalità di espletamento del tirocinio e la previsione del diritto del praticante a percepire dal secondo anno di pratica, tenendo conto dell’utilizzo da parte dello stesso dello studio e delle attrezzature ivi esistenti, un adeguato e congruo rimborso per l’attività svolta oltre naturalmente al rimborso delle spese vive sostenute dal praticante per conto dello studio; il mantenimento della qualificazione e competenza professionale attraverso la formazione continua per tutelare in maniera efficace ed efficiente gli interessi dei clienti ma anche della giustizia stessa; le specializzazioni, cioè la possibilità di potersi fregiare del titolo di specialista o dopo un anno di iscrizione all’albo e previa frequenza di un corso della durata di due anni con almeno 150 ore di formazione e superamento di un esame presso il consiglio nazionale forense, oppure solo attraverso l’esame per gli avvocati con più di dieci anni di iscrizione all’albo; prevista in via transitoria la possibilità di qualificarsi come specialisti in non più di due discipline per gli avvocati con più di venti anni di iscrizione all’albo; l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa a garanzia e copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale, il ripristino dell’inderogabilità dei minimi tariffari ed, il ripristino il divieto del patto di quota lite; possibilità per l’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa; infine sono contenute modifiche in materia di procedimento disciplinare per rendere il giudice della disciplina più terzo ed imparziale. Adesso il disegno di legge passerà all’esame della camera e, salvo un’interruzione della legislatura potrebbe ottenere la sua approvazione anche in questo ramo del parlamento. Questa riforma risolverà i problemi dell’avvocatura? Mi verrebbe da dire: “la montagna ha partorito il topolino”.
Angelo Ruberto
(avvocato del foro di Lucera)